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dell'Associazione denominata
"CENTRO STUDI TERRA D'OTRANTO"
con sede in Otranto (Le)
Art. 1 - Natura
È costituita l'associazione culturale senza scopo di lucro, indipendente ed apartitica denominata "CENTRO STUDI TERRA D'OTRANTO".
Art. 2 - Sede
L'Associazione ha sede in Otranto (Le) alla via Vittorio Emanuele n. 10 (dieci).
Art. 3 - Durata e scioglimento
La durata dell'Associazione è illimitata.
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
In caso di scioglimento per qualunque causa, cessazione od estinzione dell'Associazione, il patrimonio dell'Associazione è devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
L'Assemblea, con il medesimo quorum deliberativo di cui sopra, deciderà la devoluzione dei beni residuanti dopo l'esaurimento della liquidazione.
Art. 4 - Finalità
L'Associazione "CENTRO STUDI TERRA D'OTRANTO" ha per scopo la tutela, la conservazione, la promozione e la valorizzazione del patrimonio culturale, storico, artistico, ambientale e delle tradizioni della Terra d'Otranto e la loro divulgazione.
Tale scopo potrà essere perseguito nei modi ritenuti più efficaci dal Consiglio Direttivo, ed in particolare attraverso:
a) la promozione di attività di educazione e sensibilizzazione finalizzate alla conoscenza ed alla tutela del patrimonio culturale, storico, artistico, ambientale e delle tradizioni della Terra d'Otranto;
b) l'organizzazione di corsi di formazione professionale, corsi per operatori culturali, ambientali, sportivi, turistici, corsi di lingue straniere e di lingua italiana per stranieri, anche attraverso partenariati con analoghe Associazioni ed Enti operanti in Italia e all'estero e con le Università ed altri Enti ed Istituzioni pubbliche e private nazionali ed estere;
c) l'organizzazione di convegni, seminari, conferenze, mostre, esposizioni, cineforum, eventi, spettacoli e altre manifestazioni di valenza culturale, artistica e sportiva;
d) l'organizzazione di viaggi e di soggiorni di istruzione anche per stranieri;
e) la pubblicazione di libri, riviste, cataloghi, depliants e materiale vario di interesse culturale, scientifico e storico a stampa e/o in formato elettronico, multimediale o audiovisivo suscettibile anche di uso didattico;
f) l'istituzione di concorsi e premi;
g) il sostegno ad attività di indagine e di ricerca finalizzate alla realizzazione dello scopo istituzionale dell'Associazione;
h) l'organizzazione di corsi di formazione extra-scolastica per indirizzare i giovani alla conoscenza del patrimonio culturale, storico, artistico, ambientale e delle tradizioni della Terra d'Otranto anche al fine di favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro;
i) la promozione di iniziative sociali, educative, sportive, ricreative, assistenziali e di volontariato con finalità culturali;
l) la promozione, valorizzazione e cura del patrimonio culturale, storico, artistico, ambientale e delle tradizioni della Terra d'Otranto anche attraverso la creazione di iniziative con le Scuole di ogni ordine e grado, le Università ed altri Enti ed Istituzioni pubbliche e private;
m) la proposta di itinerari artistici, storico-culturali, naturalistici ecc. anche finalizzati alla promozione del turismo locale;
n) la fondazione e gestione di strutture adibite a servizi culturali (biblioteche, mediateche, laboratori didattici, siti web);
o) la stipula di accordi con Enti pubblici e privati per la gestione e conservazione di beni immobili e mobili da utilizzare per i propri scopi statutari;
p) l'adesione a centri studi, fondazioni, enti e società anche se di capitali, nonché ad associazioni che abbiano le stesse finalità dell'Associazione e comunque con essa non in contrasto o che perseguano scopi affini, in ogni caso salvaguardando l'autonomia dell'Associazione;
q) la promozione dell'organizzazione anche da parte di terzi di attività culturali a scopo didattico e di sensibilizzazione;
r) l'esercizio in via marginale di circoli, ritrovi ed attività affini, senza fini di lucro, secondo le leggi in materia e le prescrizioni fiscali vigenti;
s) qualsiasi iniziativa scientifica e culturale ritenuta utile per il conseguimento dello scopo sociale.
Art. 5 - Soci
Sono aderenti dell'Associazione i soci: fondatori, studenti, ordinari, sostenitori, benemeriti e onorari.
Sono soci fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'Associazione.
Sono soci studenti coloro che, iscritti a qualsiasi ordine e grado di scuola, istituto o università pubblica o privata, aderiscono all'Associazione con il versamento della quota d'iscrizione ridotta.
Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'Associazione con il versamento della normale quota d'iscrizione.
Sono soci sostenitori dell'Associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione di congrua rilevanza per il sostentamento delle attività della stessa.
Sono soci benemeriti dell'Associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo all'unanimità.
Sono soci onorari quelle persone che, per le cariche pubbliche ricoperte, per meriti, per motivi culturali, artistici, umanitari e diversi vengono ritenuti idonei a ricoprire la carica di Soci onorari da parte del Consiglio Direttivo con decisione presa all'unanimità.
Ogni tesserato è iscritto al libro dei soci e deve intendersi cancellato dallo stesso qualora non rinnovi la quota associativa entro il mese di gennaio di ogni anno.
Possono essere soci le persone fisiche che si dichiarano d'accordo e si conformano agli scopi dell'Associazione e al presente Statuto. I soci minori di età non hanno diritto di voto e non possono assumere cariche sociali.
Possono essere soci anche Enti, Istituzioni, Organismi, Associazioni, Società e Aziende, siano essi di diritto pubblico o di diritto privato.
La qualità di Socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo, su istanza dell'interessato, a maggioranza dei componenti.
La decisione del Consiglio Direttivo può essere impugnata dall'interessato davanti all'Assemblea oppure da 1/4 dei componenti l'Assemblea stessa, la quale decide in modo inappellabile a maggioranza assoluta dei componenti.
Le decisioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea non necessitano di motivazione.
Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alla domanda di ammissione entro novanta giorni dal ricevimento; in mancanza di un provvedimento di accoglimento entro tale termine, la domanda di ammissione si intende respinta.
La qualità di Socio si intende piena ed assoluta, con parità di diritti e doveri, senza alcuna limitazione e distinzione tra i soci.
La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
Il socio può sempre recedere dall'Associazione ai sensi dell'art. 24 codice civile con comunicazione scritta da inviarsi al Presidente.
Con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo può essere escluso l'associato allorché ricorra uno dei seguenti motivi:
- grave e ripetuta violazione delle norme statutarie-regolamentari o delle disposizioni assunte dagli organi sociali;
- morosità nel pagamento delle quote associative o grave inadempimento agli obblighi imposti all'associato dallo Statuto o dai regolamenti interni;
- comportamento dell'associato che abbia arrecato, o che vi sia fondato timore possa ragionevolmente arrecare, danni morali o patrimoniali all'Associazione.
Avverso la delibera di esclusione, da comunicarsi all'interessato con lettera raccomandata, l'associato può ricorrere all'Assemblea dei Soci.
La deliberazione acquista efficacia con la iscrizione a libro soci.
I soci esclusi per morosità potranno, dietro specifica richiesta, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione ed ogni precedente pendenza con l'Associazione.
La decadenza dalla qualità di socio avviene, salvo che per dimissioni, unicamente ed esclusivamente per mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo del presente Statuto e viene deliberata dal Consiglio Direttivo, su iniziativa di uno dei suoi membri o su iniziativa di 1/3 dei soci, a maggioranza dei componenti.
La decisione del Consiglio Direttivo può essere impugnata dall'interessato davanti all'Assemblea oppure da 1/3 dei componenti l'Assemblea stessa, la quale decide in modo inappellabile a maggioranza assoluta dei componenti.
Le decisioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea vanno espresse con mozioni motivate.
I Soci eleggono domicilio presso l'Associazione, nella cui sede legale prenderanno cognizione di tutti gli avvisi, delle convocazioni e degli atti inerenti la vita sociale, salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo e/o diversa previsione regolamentare interna all'Associazione.
Art. 6 - Assemblea
L'Assemblea è l'organo deliberativo dell'Associazione: è composta da tutti i Soci in regola con il versamento delle quote sociali; ogni Socio ha diritto ad un solo voto.
Essa è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione, su deliberazione del Consiglio Direttivo o su iniziativa di 1/3 dei soci; la convocazione avviene mediante avviso affisso presso la sede sociale almeno 15 giorni prima dell'Assemblea con indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, data e ora in cui si terrà l'assemblea stessa. L'avviso di convocazione può anche essere inviato ai soci a mezzo posta elettronica o altro mezzo che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno.
L'Assemblea va indetta in prima e seconda convocazione, a distanza di almeno due ore l'una dall'altra. Essa è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'assemblea si considera validamente costituita qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto presenti; essa delibera con la maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa espressa previsione del presente statuto e dei regolamenti. Per la verifica delle maggioranze richieste si fa riferimento al libro soci alla data di effettuazione dell'assemblea.
L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del Rendiconto Preventivo e del Rendiconto Consuntivo entro il 28 febbraio.
Nel caso di mancato raggiungimento del quorum previsto dal presente articolo, andrà riconvocata una nuova assemblea entro 30 giorni.
Essa inoltre:
- provvede alla elezione del Consiglio Direttivo, del Presidente dell'Associazione, del Tesoriere e del Collegio dei Probiviri;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- delibera sulle modifiche al presente statuto;
- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento delle attività dell'Associazione;
- delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalle leggi vigenti;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio e la nomina di uno o più liquidatori.
Art. 7 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione dell'Associazione: è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, compreso il Presidente dell'Associazione e il Tesoriere, eletti dall'Assemblea tra i Soci a maggioranza relativa dei votanti; resta in carica quattro anni sociali e i suoi membri sono rieleggibili.
E' presieduto dal Presidente dell'Associazione o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente.
L'incarico di membro del Consiglio Direttivo viene svolto a titolo gratuito.
Ai membri del Consiglio Direttivo compete il rimborso a piè di lista delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione; determina l'ammontare della quota associativa annuale a carico dei Soci; conferisce ai singoli membri del Consiglio Direttivo od ai soci eventuali incarichi operativi specifici, determinandone i limiti. Il Consiglio Direttivo persegue le finalità statutarie e provvede ad attuare le deliberazioni prese dall'Assemblea dei Soci.
Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nomina il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario.
Il Consiglio Direttivo provvede per ciascun anno sociale:
- a redigere il Rendiconto Preventivo e Consuntivo;
- a redigere la Relazione del Consiglio Direttivo.
Detti documenti dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, mediante convocazione anche telefonica, almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. In mancanza di convocazione nei termini predetti saranno considerate regolari le riunioni del Consiglio Direttivo alle quali partecipino tutti i componenti. Delle riunioni del Consiglio Direttivo si procede alla redazione del relativo verbale. Il Consiglio Direttivo, riunito validamente con la presenza di almeno tre dei suoi membri, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Se nel corso dell'anno sociale vengono a mancare uno o i più membri del Consiglio Direttivo, gli altri membri superstiti provvedono a sostituirli. I membri del Consiglio Direttivo così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea dei Soci utile.
Se viene meno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, quelli rimasti in carica devono convocare immediatamente l'Assemblea dei Soci perché provveda alla sostituzione dei membri mancanti. I membri del Consiglio Direttivo nominati dall'Assemblea dei Soci in sostituzione di quelli venuti a mancare scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
Art. 8 - Presidente, Vice Presidente, Segretario
Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea tra i Soci a maggioranza relativa dei votanti, resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo ed è immediatamente rieleggibile.
La carica è gratuita.
Il Presidente:
- presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci;
- ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva;
- può conferire ai soci procure speciali o ad negotia per determinati atti o categorie di atti;
- propone al Consiglio Direttivo la nomina del Vice Presidente e del Segretario dell'Associazione.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.
Il Segretario dell'Associazione ha la funzione di verbalizzare le adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, di curare la tenuta del libro dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo nonché del libro dei soci dell'Associazione.
Art. 9 - Il Tesoriere
Il Tesoriere dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i Soci a maggioranza relativa dei votanti, resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo ed è immediatamente rieleggibile. La carica è gratuita. Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il rendiconto preventivo e consuntivo e lo sottopone al Consiglio Direttivo, accompagnandolo da idonea relazione contabile.
Art. 10 - Patrimonio
Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
- da qualsiasi bene, mobile ed immobile, materiale ed immateriale, pervenuto e/o acquisito dall'Associazione a qualsiasi titolo;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
Le spese occorrenti per il funzionamento dell'Associazione sono coperte dalle seguenti entrate:
- le quote ordinarie e straordinarie dei Soci deliberate dal Consiglio Direttivo;
- i contributi e le elargizioni volontarie di qualsiasi natura degli associati e di non soci nonché di associazioni ed enti pubblici o privati a qualsiasi titolo pervenuti
all'Associazione;
- le erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati a qualsiasi titolo dall'Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti Locali e da altri Enti pubblici e/o privati;
- le elargizioni a titolo oneroso da parte di Soci e di non Soci;
- i proventi di iniziative e manifestazioni permanenti od occasionali inerenti all'oggetto sociale o di iniziative promozionali, sponsorizzazioni e pubblicità inerenti alle attività svolte;
- i contributi volontari erogati da soci e da terzi in occasione di manifestazioni di ogni genere, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;
- le entrate derivanti da eventuali lasciti, donazioni, erogazioni liberali ed eredità;
- ogni altra entrata che concorre ad incrementare l'attivo sociale.
Art. 11 - Rendiconto Finanziario Consuntivo e Preventivo
L'esercizio sociale inizia l'1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 30 gennaio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per predisporre il Rendiconto Finanziario Consuntivo dell'esercizio precedente e il Rendiconto Finanziario Preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'assemblea dei soci.
Il Rendiconto deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei 15 giorni che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione, a disposizione dei Soci.
Art. 12 - Regolamenti
Su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea, a maggioranza assoluta dei votanti, può approvare uno o più regolamenti per la disciplina dell'attività dell'Associazione.
Art. 13 - Libri dell'Associazione
Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalle legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, nonché il libro dei Soci.
Art. 14 - Divieti ed obblighi
È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
È fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di amministrazione per la realizzazione delle attività istituzionali dell'Associazione o di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 15 - Collegio dei Probiviri
Rappresenta l'organo di disciplina dell'Associazione.
E' composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra i Soci a maggioranza relativa dei votanti: colui che consegue il maggior numero di voti assume la carica di Presidente. Resta in carica quattro anni sociali e i suoi membri sono immediatamente rieleggibili. L'incarico dei membri del Collegio dei Probiviri viene svolto a titolo gratuito. Ai membri del Collegio dei Probiviri compete il rimborso delle spese a piè di lista sostenute in ragione del loro ufficio.
Al Collegio dei Probiviri dovrà essere sottoposta dal Consiglio Direttivo, per essere giudicata in modo inappellabile, qualunque controversia dovesse insorgere fra i Soci e l'Associazione e/o gli Organi della stessa nonché le controversie che possono sorgere nell'applicazione dello Statuto.
L'attività del Collegio dei Probiviri è svincolata da qualunque formalismo e le sue decisioni vengono prese sulla base dei principi del buon senso e dell'equità.
Art. 16 - Norma di rinvio
Per tutto quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle altre norme di legge vigenti in materia di associazioni non riconosciute.
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